Normativa di riferimento


Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
    (comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014, poi così modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
(comma così introdotto dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014).

 

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011

Bilanci

  1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home-page e dotata di caratteristiche di indirizzabilita' e di ergonomicita' tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.

 

d.p.c.m. 29 aprile 2016

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 1

  1. Sono adottati gli aggiornamenti degli schemi tipo che le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti regioniali in contabilita' finanziaria e gli enti locali in contabilita' finanziaria, utilizzano, a decorrere dall'esercizio 2016, per la pubblicazione sui propri siti Internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, contenuti negli allegati 1 e 2 del presente decreto che sostituiscono gli allegati 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014.
    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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