In data 15 settembre 2020 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni).
L’art. 30-bis di detto decreto introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
Mentre prima dell’entrata in vigore del decreto le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
La modifica normativa ha un impatto importante nei rapporti tra i cittadini ed i privati, in quanto viene sancito l’obbligo normativo anche per i privati (es. banche, assicurazioni etc…) ad accettare le autocertificazioni, essendo stata soppressa l’espressione “possono”; in precedenza l’obbligo era previsto solo per le pubbliche amministrazioni.
Pertanto i certificati di iscrizione non possono più essere rilasciati